LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 4-10-1999
REGIONE MARCHE

Norme ed indirizzi per il settore del commercio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 99
del 14 ottobre 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Allegato 1:
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Allegato 2:
Allegato  

Il Consiglio Regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Esercizio del commercio in sede fissa

ARTICOLO 7

(Criteri urbanistici)
1. La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è 
subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a 
parcheggi a disposizione dei clienti, in base ai parametri 
indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i 
parametri di superficie di parcheggio restano quelli 
preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia 
inerente lo stesso settore merceologico.
3. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto 
nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del 
settore merceologico, nonchè di ampliamento della superficie 
di vendita per la sola parte ampliata.
4. Gli insediamenti delle medie e grandi strutture localizzate 
nelle zone del comune classificate B, C e D sono subordinati al 
rispetto dei parametri di parcheggio previsti dalla presente 
legge e l'eventuale riduzione degli stessi comporta 
l'adeguamento dell'autorizzazione commerciale in ordine alla 
superficie di vendita o, nei casi di mancato adeguamento, la 
revoca dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito dei centri commerciali e nelle strutture 
polifunzionali di qualsiasi valenza deve inoltre essere 
assicurata una dotazione di parcheggi di pertinenza al servizio 
delle altre attività previste nei singoli centri nel rispetto dei 
minimi previsti dal PRG del Comune per i diversi usi. Tale 
quota di aree destinate a parcheggi deve considerarsi 
aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente prescritte in 
rapporto alla superficie di vendita degli esercizi commerciali.
6. I PRG dei Comuni devono specificare le dotazioni minime di 
parcheggi di pertinenza a disposizione dei clienti, che devono 
essere assicurati ai fini dell'autorizzazione, per le diverse 
tipologie di esercizi commerciali non contemplati dalla 
presente legge. Tali dotazioni devono essere 
convenientemente articolate in relazione alle soglie 
dimensionali di superficie di vendita degli esercizi e a 
specifiche valutazioni sui livelli di fruizione abituale delle diverse 
unità di vendita, in riferimento anche alle previsioni di assetto 
territoriale della rete distributiva contenute nell'apposito piano 
comunale per il commercio. La dotazione di area di pertinenza 
destinata a parcheggi per i clienti e realizzata in diretta 
contiguità fisica e funzionale con le rispettive strutture 
commerciali e ne dovrà essere assicurata completa fruibilità da 
parte di tutti i cittadini. Particolari forme di gestione dei 
parcheggi di pertinenza realizzati a supporto delle attività 
commerciali saranno oggetto di apposita convenzione fra il 
Comune e i soggetti privati concessionari, anche per quanto 
riguarda i criteri di regolamentazione della sosta, la sua 
eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. è altresì 
ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per 
parcheggi a disposizione dei clienti, anche su suoli la cui 
titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di 
riferimento, purchè ne sia dimostrata la piena disponibilità da 
parte del richiedente entro una soglia di accessibilità 
concordata con i Comuni.
7. Le aree destinate a parcheggio potranno essere ricavate 
anche in vani interrati, purchè siano assicurate efficaci soluzioni 
di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni 
caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e 
stazionamento differenziate per i clienti e per gli 
approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; vanno inoltre adottati 
tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole 
fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di 
vendita, nonché  rimosse le eventuali barriere architettoniche 
presenti.
8. Gli accessi e le uscite dalle aree di parcheggio e 
stazionamento dovranno essere realizzati in modo da evitare o 
ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il 
traffico delle infrastrutture primarie di comunicazione.
9. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non 
tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie 
per la manovra,  ammessa una riduzione della superficie 
complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una 
capienza equivalente in numero di posti macchina.
10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle 
eventuali diverse previsioni dei regolamenti edilizi e degli 
strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme 
comunali in materia edilizia, finché i Comuni non abbiano 
adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e 
commerciale agli standard minimi previsti dalla presente 
legge.

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