LEGGE REGIONALE N. 26 DEL
4-10-1999
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato; |
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CAPO I
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(Criteri urbanistici)
1. La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali è
subordinata alla disponibilità minima di aree destinate a
parcheggi a disposizione dei clienti, in base ai parametri
indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i
parametri di superficie di parcheggio restano quelli
preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia
inerente lo stesso settore merceologico.
3. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto
nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del
settore merceologico, nonchè di ampliamento della superficie
di vendita per la sola parte ampliata.
4. Gli insediamenti delle medie e grandi strutture localizzate
nelle zone del comune classificate B, C e D sono subordinati al
rispetto dei parametri di parcheggio previsti dalla presente
legge e l'eventuale riduzione degli stessi comporta
l'adeguamento dell'autorizzazione commerciale in ordine alla
superficie di vendita o, nei casi di mancato adeguamento, la
revoca dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito dei centri commerciali e nelle strutture
polifunzionali di qualsiasi valenza deve inoltre essere
assicurata una dotazione di parcheggi di pertinenza al servizio
delle altre attività previste nei singoli centri nel rispetto dei
minimi previsti dal PRG del Comune per i diversi usi. Tale
quota di aree destinate a parcheggi deve considerarsi
aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente prescritte in
rapporto alla superficie di vendita degli esercizi commerciali.
6. I PRG dei Comuni devono specificare le dotazioni minime di
parcheggi di pertinenza a disposizione dei clienti, che devono
essere assicurati ai fini dell'autorizzazione, per le diverse
tipologie di esercizi commerciali non contemplati dalla
presente legge. Tali dotazioni devono essere
convenientemente articolate in relazione alle soglie
dimensionali di superficie di vendita degli esercizi e a
specifiche valutazioni sui livelli di fruizione abituale delle diverse
unità di vendita, in riferimento anche alle previsioni di assetto
territoriale della rete distributiva contenute nell'apposito piano
comunale per il commercio. La dotazione di area di pertinenza
destinata a parcheggi per i clienti e realizzata in diretta
contiguità fisica e funzionale con le rispettive strutture
commerciali e ne dovrà essere assicurata completa fruibilità da
parte di tutti i cittadini. Particolari forme di gestione dei
parcheggi di pertinenza realizzati a supporto delle attività
commerciali saranno oggetto di apposita convenzione fra il
Comune e i soggetti privati concessionari, anche per quanto
riguarda i criteri di regolamentazione della sosta, la sua
eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. è altresì
ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per
parcheggi a disposizione dei clienti, anche su suoli la cui
titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di
riferimento, purchè ne sia dimostrata la piena disponibilità da
parte del richiedente entro una soglia di accessibilità
concordata con i Comuni.
7. Le aree destinate a parcheggio potranno essere ricavate
anche in vani interrati, purchè siano assicurate efficaci soluzioni
di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni
caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e
stazionamento differenziate per i clienti e per gli
approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; vanno inoltre adottati
tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole
fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di
vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche
presenti.
8. Gli accessi e le uscite dalle aree di parcheggio e
stazionamento dovranno essere realizzati in modo da evitare o
ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il
traffico delle infrastrutture primarie di comunicazione.
9. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non
tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie
per la manovra, ammessa una riduzione della superficie
complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una
capienza equivalente in numero di posti macchina.
10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
eventuali diverse previsioni dei regolamenti edilizi e degli
strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme
comunali in materia edilizia, finché i Comuni non abbiano
adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e
commerciale agli standard minimi previsti dalla presente
legge.
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